È arrivata una sola sanzione per la vicenda che ha segnato la sfida tra Codogno Calcio e Carpenedolo: due giornate di squalifica all’attaccante Moustapha Faye, 20 anni, di origine senegalese. Nessun provvedimento specifico, invece, è stato assunto in relazione all’insulto razzista che, secondo quanto riferito dalla società lodigiana e da diversi testimoni, sarebbe stato rivolto al giocatore durante la partita.
Il giudice sportivo ha punito Faye per condotta antisportiva, dopo la sua espulsione in seguito alla reazione nei confronti della persona che avrebbe pronunciato l’espressione discriminatoria. Il Carpenedolo è stato inoltre multato di 155 euro per la presenza in campo di un proprio tesserato senza la previa autorizzazione in distinta. Nel provvedimento, però, non sarebbe stato rilevato alcun elemento sanzionabile per l’insulto razzista.
La posizione del Codogno
La decisione ha suscitato amarezza nella dirigenza del Codogno Calcio, che contesta il fatto che il calciatore sia stato l’unico a ricevere una sanzione. La società sostiene che le parole siano state chiaramente percepite da più persone presenti e anche dal direttore di gara, chiedendo di fatto maggiore attenzione nell’accertamento di episodi discriminatori sui campi da gioco.
In una dura presa di posizione, il club ha sottolineato che per contrastare il razzismo non bastano le dichiarazioni, ma servono comportamenti concreti. Il Codogno ha ricordato inoltre il lavoro svolto con i propri giovani, ai quali viene insegnato il rispetto verso ogni avversario, indipendentemente dalla maglia indossata o dal colore della pelle.
Una decisione contestata
Il caso lascia così aperta la questione dell’accertamento dell’insulto e delle eventuali responsabilità disciplinari. Da una parte c’è la squalifica di due giornate inflitta a Faye per la reazione avuta in campo; dall’altra, l’assenza di una sanzione riferita alle parole che avrebbero originato l’episodio. Per la società codognese, il verdetto rappresenta un cattivo esempio e non restituisce adeguatamente la gravità della denuncia.